Le normative

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Gli impianti si differenziano sulla base delle loro dimensioni, della loro destinazione d’uso e del loro grado di complessità. Esistono due normative di riferimento cha andremo ad esaminare e che definiscono gli standard e le dotazioni che i vari livelli di impianto devono avere:

  1. La normativa CEI 64/8 , giunta alla VII edizione
  2. La normativa europea EN15232

La normativa CEI 64/8
La normativa CEI 64/8 introduce un concetto di classificazione a livelli degli impianti elettrici e si applica ai sistemi a bassa tensione ovvero ai sistemi con tensioni comprese tra i 50 ed i 1000V CA e tra i 75 ed i 1500 V CC).
La normativa 64/8 ha ricevuto nel tempo diversi aggiornamenti, di particolare interesse sono la V3 del 31 gennaio 2011 e la VII  edizione del settembre 2012. Le disposizioni valgono per gli ambienti residenziali: condomini e soluzioni mono/pluri famigliari in contesto di nuova realizzazione o rifacimento. Sono tuttavia esclusi immobili si interesse storico e sottoposti al
Decreto Legislativo 42/2004 ai sensi dell’articolo 10 Legge 37 del 06/07/2002 oltre alle parti comuni degli edifici.

La terza parte “Ambienti Residenziali e prestazioni dell’Impianto” della norma descrive la corretta realizzazione degli impianti elettrici in ambienti residenziali allo scopo di offrire il massimo della sicurezza e della funzionalità. Descrive inoltre i criteri, le dotazioni e le caratteristiche specifiche a garantire maggiori
prestazioni, risparmio energetico e comfort abitativo. Il principio su cui si basa per la classificazione e l’attribuzione del livello è quello della dotazione funzionale dell’impianto in relazione alla superficie abitativa. Il livello non è riconducibile o comunque collegabile alla classificazione catastale e/o energetica dell’immobile.

LIVELLO 1: è quello base, obbligatorio per la conformità dell’impianto alla Norma CEI 64-8 e garantisce una dotazione minima di punti luci e prese che, però, garantisca un impianto sicuro e sufficientemente funzionale. Obbligatori
campanello e citofono (o videocitofono).
LIVELLO 2: contempla un numero maggiore di punti luce e prese, unitamente ad un numero maggiore di circuiti ed un livello più elevato di apparecchiature come il sistema videocitofonico, sistema antintrusione e controllo carichi.
LIVELLO 3: prevede l’uso della domotica nel vero senso della parola poiché oltre a livelli di sezionamento dell’impianto sempre crescenti, uniti ad una dotazione maggiore di punti luci e prese, contempla la comunicazione e l’integrazione tra i dispositivi come requisito. Il livello 3, per essere considerato domotico, deve gestire almeno 4 delle seguenti funzioni:
• Anti intrusione
• Controllo carichi
• Gestione comando luci
• Gestione temperatura (se non è prevista una gestione separata)
• Gestione scenari (tapparelle, ecc)
• Controllo remoto
• Sistema diffusione sonora
• Rilevazione incendio (UNI 9795) se non è prevista gestione separata
• Sistema antiallagamento e/o rilevazione gas

La normativa europea EN15232
La normativa EN15232 descrive gli edifici dal punto di vista del loro grado di efficienza energetica, dividendoli in quattro categorie e permettendo il calcolo per stimare l’impatto dei sistemi di automazione e controllo sulle prestazioni energetiche degli edifici.

classi EN15232

 

 

 

 

L’obiettivo: riduzione dei consumi energetici
I sistemi di efficienza energetica attiva, quali i sistemi di automazione e controllo degli edifici, hanno la funzione di massimizzare l’efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio in relazione alle condizioni ambientali esterne e ai differenti profili di utilizzo e occupazione dei singoli ambienti dell’edificio stesso, comportando una riduzione dei consumi energetici e fornendo nel contempo i massimi livelli di comfort, sicurezza e qualità.
Gli impianti tecnici dell’edificio contemplati dalla EN 15232 sono:
• Riscaldamento (EN 15316-1 e EN 15316-4)
• Raffrescamento (EN 15243)
• Ventilazione e condizionamento (EN 15241)
• Produzione acqua calda sanitaria
• Illuminazione (EN 15193)
• Controllo delle schermature solari
• Sistemi di Controllo e automazione dell’edificio (BACS)
• Gestione centralizzata dell’edificio (TBM)
(dalle valutazioni sono esclusi gli elettrodomestici)
La norma è utilizzabile sia per la progettazione di nuovi edifici che per la verifica di edifici esistenti, ed è rivolta a:
• proprietari di edifici, architetti e tecnici;
• autorità pubbliche;

Gli impianti in CLASSE D, senza alcun tipo di automazione, sono energeticamente inefficienti e pertanto richiederanno il maggior consumo di risorse energetiche; salendo di livello il grado di efficienza aumenta fino alla CLASSE A, con un controllo completo dell’impianto e l’integrazione dei suoi componenti.fonti energetiche

 

 

 

 

 

 

 

L’utilità della norma
L’applicazione più immediata della norma riguarda l’analisi dell’efficienza degli
impianti tecnici degli edifici, sia in fase di progettazione che già esistenti, per:
• supportare la stesura di specifiche tecniche
• rappresentare una guida per strutturare offerte e strumenti per l’analisi economica in riferimento all’utilizzo dell’edificio
• basandosi sulle prestazioni reali o calcolate, stimare i risparmi energetici previsti con una determinata classe di sistemi di automazione e controllo, per poi trasformarli in una valutazione di ritorno dell’investimento (ROI, tempo di pay-back):pay-back

 

 

 

 

• trasformare la scelta della classe in una lista di funzioni che possono essere incluse nella Specifica Tecnica
NOTE:
• Per ogni funzione sono indicati diversi livelli prestazionali, identificati con un
numero.
• Per ogni classe sono indicati i livelli minimi prestazionali che devono
essere garantiti per ogni funzione di automazione.
• Un sistema di automazione è di classe D, C, B o A se tutte le funzioni
che implementa sono rispettivamente almeno di Classe D, C, B o A.livelli prestazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il metodo BAC

ll metodo semplificato, o metodo dei fattori BAC, è la procedura di calcolo su base tabellare introdotta dalla EN15232 che permette una stima rapida dell’impatto delle funzioni BAC e TBM sui consumi energetici degli impianti tecnici dell’edificio. Di seguito sono riportate le tabelle dei fattori BAC (per l’energia termica e elettrica e per diversi tipi di edificio) e le relative stime di risparmio energetico in percentuale, ottenibile passando da una classe di efficienza energetica attiva (A, B, C o D ) all’altra.

BAC = Building Automation Control: automazione e controllo degli edifici
TBM = Technical Home and Building Management: gestione tecnica dell’edificio
HVAC = Heating, Ventilating and Air Conditioning: ventilazione e condizionamento dell’aria

I risparmi in percentualeI risparmi in percentuale

 

 

 

 

 

 

 

 

I risparmi in percentuale 2Bonus fiscale 50%

Il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 il «Decreto Sviluppo» che consente la detrazione dall’IRPEF non solo delle spese sostenute per la messa a norma dell’impianto elettrico (DM 37/2008 – ex legge 46/90) ma anche per quelle relative a sistemi di protezione, sicurezza, antintrusione, videocitofonia e risparmio energetico.
Il bonus riguarda le spese sostenute per interventi in singole unità abitative e parti comuni di edifici residenziali, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro e viene ripartita in dieci quote annuali costanti.

Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica nell’Unione Europea

Tutti gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, anche se alimentati da reti di teleriscaldamento, dovranno essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Il focus tecnico sul quadro normativo in continua evoluzione tenta di chiarire le scadenze regionali attualmente in vigore.

Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione Europea, al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo 20-20-20 entro il 2020 (ridurre del 20% le emissioni di gas serra e il fabbisogno di energia primaria, soddisfare il 20% dei consumi energetici con fonti rinnovabili). Riguardo la contabilizzazione in edifici esistenti la Direttiva si esprime nell’articolo 9.

Articolo 9: “Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento […], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore […].”

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